Il caso
La stazione appaltante commissiona al R.T.P. affidatario di un servizio di progettazione definitiva/esecutiva un’attività non compresa nell’oggetto del contratto di affidamento, senza esercizio dello ius variandi ex art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
Il R.T.P. rivendica il corrispettivo per l’attività extra-contrattuale eseguita e, non trovando il riconoscimento richiesto, intraprende un’azione giudiziale per ingiustificato arricchimento nei confronti della committenza pubblica.
La norma
Ai sensi dell’art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell’azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati:
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