Nei procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblici tali da rendere inopportuna, o anche da sconsigliare, al prosecuzione della gara.
Non è contestabile, in via generale, il potere di annullamento ex officio, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, dell’aggiudicazione in presenza di un’illegittimità significativa.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 4349/2024.
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Atti di ritiro della gara adottati dall’Amministrazione e sindacato giurisdizionale
A cura di Silvana Siddi
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