Un opera pubblica finanziata mediante partenariato pubblico privato deve essere iscritta fuori bilancio per la parte finanziata dall’operatore privato, qualora il prezzo corrisposto dall’ente pubblico sia inferiore al 49% dell’investimento totale.
Tuttavia, il rischio per l’ente, in caso di riequilibrio economico finanziario dell’operatore privato dovuto alla pandemia in corso, mediante concessione di contributi in conto capitale o in conto esercizio, al fine di riequilibrare il pano economico finanziario, potrebbe presentare il rischio di dover iscrivere l’intera opera pubblica in bilancio, qualora la sommatoria dei contributi concessi dall’ente locale dovesse superare la soglia del 49% previsto dalla legislazione per la classificazione dell’opera pubblica off balance. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.162/2021) che, in ragione della crisi epidemiologica in atto, ha avvisato l’ente locale come, un intervento di sostegno finanziario, alle attività sportive concesse con la procedura in finanza di progetto, potrebbe generare un rischio di riclassificazione dell’opera pubblica in bilancio.
Le verifiche
A seguito delle verifiche dei bilanci di un ente locale, il magistrato contabile ha chiesto notizie sulle operazioni effettuate dall’ente locale in finanza di progetto (Partenariato pubblico privato), chiedendo di fornire: l’importo complessivo del progetto; il finanziamento a carico del partner privato; l’eventuale finanziamento a carico del Comune; la registrazione contabile di tale operazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento