Con l’emanazione della Legge 221/2015, l’entrata in vigore del nuovo codice appalti e l’approvazione del DM 24 Maggio 2016, il quadro di riferimento per gli appalti pubblici è profondamente cambiato
I bandi di gara pubblicati in questo nuovo contesto normativo vanno profondamente modificati rispetto ai precedenti, ma i primi di cui siamo venuti a conoscenza destano forte preoccupazione: i vizi di forma e di sostanza che facilmente si individuano in essi, li espongono a ricorsi che metteranno in seria difficoltà le stazioni appaltanti, immobilizzando le amministrazioni e sprecando mesi preziosi.
Anche dal punto di vista delle imprese ambientalmente virtuose, la situazione non appare confortante. Il rischio che corrono è di vedersi sbarrata la strada da aziende con certificazioni ambientali di scarso valore, la cui “equivalenza” con le certificazioni indicate nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) è tutt’altro che certa. Il quadro normativo vigente è però favorevole alle imprese con certificazioni ambientali “serie”, poiché il loro valore viene chiaramente esplicitato e, tra le altre cose, è prevista una consistente riduzione delle garanzie fideiussorie necessarie per partecipare alle gare. Ne consegue un più frequente ricorso alla giustizia civile per far valere i propri diritti ed ottenere il giusto riscontro per l’impegno e le risorse profuse per ottenere le certificazioni ambientali.
Alcuni degli errori riscontrati in questi pochi mesi
La tentazione di inserire nella documentazione di gara il riferimento alla L. 221/2015 e dichiarare di essere conformi ai suoi dettami è forte. Ma è il caso di fare attenzione, perché anche ad una prima lettura sarebbe evidente che la formula adottata è autoassolutoria e un ricorso potrebbe facilmente invalidare la gara.
Il primo elemento che fornisce indizi sulla sostanziale non conformità di un bando alle recenti previsioni sugli appalti pubblici sostenibili è il mancato riferimento, nell’oggetto, al (CAM) applicabile, o per lo meno l’indicazione circa l’assenza di un CAM completamente sovrapponibile e la conseguente esigenza di definire criteri di sostenibilità ambientale in modo autonomo.
Procedendo, si passa alla percentuale del valore a base d’asta a cui dev’essere applicato il CAM. Nei casi in cui non sia già oggi obbligatorio il 100%, la documentazione dovrebbe indicare una modalità con cui è stato suddiviso l’importo a base d’asta tra le due opzioni: quella “green” e quella “tradizionale”. Ovviamente ciò è più facile per l’acquisto di beni, mentre per servizi e lavori le soluzioni sono da definirsi caso per caso.
In aggiunta a ciò, per la parte di gara che sottostà alle indicazioni del CAM, non sarà sufficiente indicare la generica conformità al CAM. Si dovrà esplicitare quali requisiti previsti dai CAM sono richiesti, ovvero le “Specifiche tecniche di base” dei beni e le “condizioni di esecuzione-criteri di base” di servizi e lavori. Inoltre dovranno essere indicate le “Specifiche tecniche premianti” che sono state selezionate tra quelle a disposizione.
Un ulteriore elemento è che, in fase di definizione dei punteggi premianti, si tenga conto della necessità di mantenere consistente il contributo dei requisiti di base, strettamente attinenti all’esecuzione del lavoro/servizio o alle caratteristiche del bene, rispetto alle specifiche tecniche premianti. Un eccessivo squilibrio nei confronti dei secondi potrebbe portare a situazioni paradossali ed indesiderate, come beni meno qualificati, ma con certificazioni altisonanti e ridondanti, piuttosto che elementi aggiuntivi di scarsa utilità.
Infine, nel valutare certificazioni ambientali diverse rispetto a quelle richieste nella documentazione di gara, sarà opportuno studiarne attentamente le caratteristiche e dedicare del tempo a comprendere a che genere di verifica di terza parte si sono sottoposti. Se necessario, si suggerisce di chiedere delucidazioni all’ARPA/APPA territorialmente competente o ad un certificatore accreditato da Accredia.
Per una trattazione approfondita sulle modalità per impostare correttamente gli elementi di sostenibilità ambientale e gestire le certificazioni ambientali, si rimanda ai precedenti articoli dell’autore su Appaltiecontratti.it e su Appalti e contratti 7/8 2016 e 9 2016.
Per approfondire l’argomento
Editoria digitale
Appalti verdi al 100%: manuale operativoa cura di Max Mauri Nell’arco di pochi mesi, la normativa sugli appalti pubblici è profondamente cambiata, principalmente grazie alla legge 221/2015 e al d.lgs. 50/2016. |
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