I raggruppamenti di tipo verticale possono essere ammessi alle procedure di gara solo se la stazione appaltante abbia preliminarmente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie
Il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificata l’esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti delle ricorrenti, in quanto le stesse avevano inammissibilmente dato vita ad un Rti di tipo verticale, nonostante non fosse rinvenibile nella lex specialis di gara alcuna espressa suddivisione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie.
Sul punto, i giudici amministrativi hanno ricordato che la distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle imprese associate.
Come già precisato dall’Adunanza Plenaria (Ad. Plen. 13 giugno 2012, n. 22), tale distinzione poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione alla gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili.
Ne consegue che la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale è subordinata alla circostanza che la stazione appaltante abbia operato una suddivisione (e/o qualificazione) delle prestazioni oggetto di gara tra principali e secondarie, essendo precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione (Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689).
Il divieto si giustifica anche in ragione della disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, posto che per i raggruppamenti verticali, la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza.
>> Consulta massima e testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, n. 5772/2017
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento