Fino al 31 luglio 2021, procedure più semplificate anche per i controlli antimafia: generalizzato il presupposto dell’urgenza per l’acquisizione della documentazione antimafia e il ricorso all’informativa liberatoria provvisoria (anche per i soggetti non censiti)
Fra le modifiche apportate dal nuovo decreto «semplificazioni» (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», in vigore dal 17 luglio 2020) alla materia dei contratti pubblici vi sono anche quelle riguardanti la disciplina antimafia. Su questo sito si è già dato conto – in chiave critica – dell’inserimento, ad opera dell’art. 3, comma 7 del d.l. n. 76 del 2020, di un’apposita disposizione (l’art. 83-bis) relativa ai protocolli di legalità all’interno del d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. D. Capotorto – I. Picardi, I protocolli di legalità nel d.l. 76/2020 (cd. decreto «semplificazioni»): che fine ha fatto il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione?). In aggiunta a tale intervento, avente carattere permanente, il citato art. 3 contiene ulteriori disposizioni che introducono, fino al 31 luglio 2021, delle deroghe a talune norme del codice antimafia «al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche», sul presupposto che anche lo snellimento e l’accelerazione dei procedimenti di rilascio della documentazione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 possa contribuire a rispondere «con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del COVID-19» (art. 3, comma 1, primo periodo d.l. n. 76 del 2020).
A tal fine, il decreto «semplificazioni» generalizza il ricorso alla disciplina prevista, in via eccezionale, dall’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per le ipotesi in cui ricorra la necessità di ottenere con urgenza l’informazione antimafia, stabilendo che la stessa trovi sempre applicazione nei procedimenti avviati su istanza di parte che abbiano ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia direttamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica di cui al successivo art. 96.
In tali casi, il citato art. 92, comma 3 prevede che le pubbliche amministrazioni procedano immediatamente, anche in assenza dell’informazione antimafia, alla corresponsione dei predetti benefici economici, seppur sotto condizione risolutiva: qualora emergano poi a carico delle imprese cause ostative, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2 del codice antimafia revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Ebbene, per effetto del d.l. n. 76 del 2020, e fino al 31 luglio 2021, tale procedura semplificata, fino ad oggi circoscritta ai soli casi di urgenza, costituirà la modalità ordinaria di azione delle pubbliche amministrazioni. Al pari di quanto previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, il primo comma dell’art. 3 del decreto «semplificazioni» riconosce alle amministrazioni la facoltà di concedere benefici economici senza attendere l’acquisizione della documentazione antimafia; al successivo quarto comma stabilisce, invece, che qualora la documentazione successivamente pervenuta alle amministrazioni accerti la sussistenza di una delle situazioni interdittive previste dal codice antimafia, le stesse si sciolgano dal vincolo contrattuale (fatto salvo, anche in questo caso, il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite).
Al fine di regolare i rapporti con altre misure già esistenti nell’ordinamento, nello specifico quella della temporanea e straordinaria gestione dell’impresa con finalità di contrasto della criminalità organizzata (art. 32, comma 10 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) e quella della prosecuzione del contratto in presenza di opere in corso ultimazione, ovvero forniture di beni e servizi ritenute essenziali per l’interesse pubblico, qualora il soggetto che le fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), il quarto comma dell’art. 3 citato dà poi prevalenza, nella parte conclusiva della disposizione, a queste ultime rispetto al rimedio del recesso.
Ad avviso di chi scrive, tale precisazione è quanto mai opportuna, sotto il profilo sistematico, in quanto consente di evitare il sorgere di problematiche interpretative e applicative dovute al mancato coordinamento fra le diverse normative di settore, che invece si sono poste a seguito di precedenti interventi legislativi (basti pensare al rapporto fra la misura del controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui all’art. 34 bis, d.lgs. n. 159 del 2011, inserito nel codice antimafia dalla l. n. 161 del 2017 e quella del commissariamento per finalità antimafia di cui al citato art. 32, del decreto «anticorruzione»). Inoltre, anche dal punto di vista delle finalità perseguite, la prosecuzione dei contratti in essere in regime controllato, e quindi la definitiva esecuzione delle prestazioni e opere appaltate, in luogo dello scioglimento dei vincoli negoziali, appare in linea con le esigenze di «accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture», pur sempre «senza pregiudizio per i presidi di legalità» (cfr. premesse al d.l. 76 del 2020), poste alla base del decreto «semplificazioni», poiché fa sì che venga allontanato il rischio dell’avvio di nuove procedure ad evidenza pubblica.
Sempre fino al 31 luglio 2021, l’art. 3, comma 2, d.l. n. 76 del 2020 prevede che per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica e delle ulteriori banche dati, la quale consentirà di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro trenta giorni. Tale previsione acceleratoria non potrà trovare applicazione allorchè la banca dati rilevi, a carico del soggetto interessato, misure di prevenzione (anche solo proposte), o tentativi di infiltrazione mafiosa desumibili dalle situazioni individuate dall’art. 84, comma 4, lettere a), b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011 (e, cioè, applicazione di una misura cautelare o presenza di sentenze di condanna, anche non definitive, per turbata libertà degli incanti o del procedimento di scelta del contraente, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, riciclaggio, impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita, associazione per delinquere e trasferimento fraudolento ed ingiustificato di valori, oppure ancora omessa denuncia di fatti di concussione o estorsione). Sul punto, merita di essere segnalata la novità riguardante i soggetti non censiti, nei confronti dei quali potrà essere comunque rilasciata l’informativa liberatoria.
In sostanziale continuità con la disciplina previgente, al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accertamenti sopra considerati, il terzo comma dell’art. 3 in esame prescrive che si proceda mediante la consultazione della banca dati nazionale unica, nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
Queste, in sintesi, le semplificazioni introdotte a livello di legislazione primaria con riferimento ai controlli antimafia, che potrebbero però non essere le uniche: infatti, l’art. 3 del d.l. n. 76 del 2020 si chiude con il riconoscimento al Ministro dell’Interno della possibilità di adottare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti (art. 3, comma 5).
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