La sentenza del TAR Campania-Salerno, Sezione I, 12 luglio 2017, n. 1153 appartiene al genere (inaccettabile) del “diritto creativo”, nel quale gli organi giurisdizionali invece di applicare la legge, interpretandola coi canoni previsti dalle preleggi e rimanendo nell’alveo, comunque, dei precetti normativi, evincono significati totalmente opposti e confliggenti con quelli emersi dal chiaro disposto normativo.
Vediamo, allora, cosa dispongono le norme vigenti, sul tema. L’articolo 32, commi 5 e 6, prevede: “5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8”.
Il successivo articolo 33, comma 1, dispone: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”.
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