Appalto per la fornitura di glucometri

Sulla obbligatorietà o meno della presenza di uno stabilizzatore di corrente elettrica o di un sistema di alimentazione elettrica di emergenza nei glucometri e, più in generale, sulle modalità di interpretazione di un bando di gara e sul sindacato del giudice amministrativo su aspetti di discrezionalità tecnica

Giuseppe Martelli 19 Giugno 2019
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Sulla obbligatorietà o meno della presenza di uno stabilizzatore di corrente elettrica o di un sistema di alimentazione elettrica di emergenza nei glucometri e, più in generale, sulle modalità di interpretazione di un bando di gara e sul sindacato del giudice amministrativo su aspetti di discrezionalità tecnica

Tar Sardegna – Cagliari, sez. I, n. 16 del 10 gennaio 2019

La sopra citata sentenza riveste due profili di particolare interesse, in quanto il giudice amministrativo risolve il caso specifico utilizzando pienamente i poteri a sua disposizione e chiarendo, dunque, la loro portata, (a) sia con riguardo alle modalità di interpretazione di un bando di gara che (b) con riferimento al sindacato del predetto Giudice su aspetti di discrezionalità tecnica.

a) in particolare, in relazione al primo profilo, nell’ambito di tale pronuncia viene ribadito l’obbligo, per ogni pubblica amministrazione, di applicare il criterio di buona fede nell’interpretazione del bando, tanto più nel caso di specie, laddove, secondo il giudice, il senso della clausola è chiarissimo e non poteva certo essere inteso come un obbligo di fornire lo stabilizzatore o la batteria tampone. Obbligo che certamente la commissione di gara non avrebbe potuto introdurre ex post, tra l’altro in assenza di ragioni tecniche e operative tali da dimostrare una simile necessità.
b) Con riguardo al secondo profilo, il giudice entra nel merito della vicenda, andando a verificare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte della commissione.

Nell’ambito di tale verifica, l’organo giudicante in questione chiarisce il suo ruolo, partendo dalla storica sentenza del Consiglio di Stato 9 aprile 1999, n. 601, sottolineando come il giudice non si debba limitare a un “mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa”, ma, in realtà, debba verificare “l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo”. E in caso di loro inattendibilità il conseguente provvedimento si rivelerebbe illegittimo, in quanto la violazione della norma tecnica avrebbe come inevitabile conseguenza quella di violare la norma giuridica.

Sotto il predetto profilo, dunque, il controllo del giudice è pieno, nel senso che gli è consentito di “ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato”.

Ciò premesso, il TAR Sardegna, nel caso in esame, ha ritenuto che le valutazioni della commissione fossero in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, in quanto la batteria tampone era stata imposta dal predetto organo in modo del tutto illogico, nonostante le spiegazioni della ricorrente avessero chiarito l’autonomo funzionamento del proprio dispositivo e senza che il capitolato contenesse elementi tali da confortare l’interpretazione dell’amministrazione resistente.

Conseguentemente, il succitato Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l’esclusione della ricorrente, esclusione che, inoltre, avrebbe avuto l’effetto di lasciare in gara un solo operatore.

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