Commento a TAR Lazio, Latina, sez. I, 31 dicembre 2019, n. 756
In caso di affidamento di un appalto a misura ai sensi del Codice dei contratti pubblici, l’elenco prezzi e il computo metrico estimativo sono parte integrante dell’offerta economica, sicché eventuali discordanze tra quanto rappresentato in tali documenti e il prezzo finale offerto in gara (nella fattispecie in ordine all’importo del prezzo finale offerto) rendono l’offerta economica contraddittoria e inattendibile, legittimandone l’esclusione dalla gara. Ciò a differenza degli affidamenti di appalti a corpo, nei quali invece elemento essenziale della proposta del concorrente è soltanto l’importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formarlo.
Il TAR Latina si è pronunciato di recente, in materia di appalti pubblici, quanto alla rilevanza di eventuali discordanze inerenti alle indicazioni di offerta rese da un concorrente nell’ambito di una procedura di gara indetta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento di lavori di riqualificazione di aree a verde, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa con corrispettivo a misura.
Segnatamente, la vicenda affidata alle cure del suddetto TAR ha preso le mosse dalle contestazioni avanzate dal ricorrente avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto dalla stazione appaltante e tese a far valere la violazione delle prescrizioni po ste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara in ordine alla formulazione del prezzo.
Oggetto delle doglianze del citato ricorrente, infatti, era l’inserimento, nella busta dell’offerta economica dell’impresa aggiudicataria, di un elenco prezzi e di un computo metrico estimativo recanti un prezzo totale diverso da quello indicato nell’offerta economica e temporale compilata dalla medesima aggiudicataria sulla base del modello all’uopo posto a base di gara.
Come evidenziato dal ricorrente, sul punto va specificato che il disciplinare di gara prescriveva a pena di esclusione:
- la redazione dell’offerta di prezzo “(…) mediante dichiarazione di ribasso percentuale, a misura, sull’importo dei lavori posti a base di gara”, con la precisazione che essa era riferita all’importo complessivo dell’appalto e che “(…) il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori si applicherà ai prezzi delle lavorazioni di cui all’elenco prezzi di progetto”;
- l’inserimento nella busta C dell’elenco dei prezzi e del computo metrico estimativo.
La medesima lex specialis chiariva inoltre che la valutazione dell’offerta economica e temporale sarebbe stata effettuata in base alle offerte di ribasso e di riduzione contenute nella detta busta C.
Tanto precisato, argomentando sull’essenzialità dell’elenco prezzi e del computo metrico estimativo negli appalti a misura quale quello in esame, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della suddetta aggiudicazione, giacché illegittima.
A fronte di ciò, il TAR Latina ha rilevato che “(…) soltanto in caso di appalto a corpo – in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali e in cui il corrispettivo è determinato in un ammontare fisso ed invariabile risultante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta – elemento essenziale dell’offerta è unicamente l’importo finale, risultando irrilevanti le voci di costo che hanno concorso a formare detto importo. (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019 n. 2875)” e “(…) che, quindi, è negli appalti a corpo e non in quelli a misura che requisito essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formarlo e restano, quindi, fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare, come pure irrilevante è il computo metrico estimativo (Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2019 n. 13; sez. V, 3 settembre 2018 n. 5161; sez. V, 26 ottobre 2018 n. 6119; sez. V, 3 aprile 2018 n. 2057)”.
Pertanto, atteso che “(…) nella specie, trattandosi di appalto a misura, l’elenco prezzi ed il computo metrico estimativo fanno parte integrante dell’offerta economica, (…) la denunciata discordanza tra quanto in essi rappresentato e l’importo finale indicato da Geopan s.r.l. all’Amministrazione ne rende contraddittoria e non attendibile la relativa offerta, con susseguente fondatezza dell’unico mezzo di impugnazione proposto”.
Sulla base delle riportate argomentazioni il Giudice Amministrativo ha dunque statuito l’illegittimità dell’aggiudicazione formulata in esito alla gara predetta, così accogliendo le doglianze del ricorrente.
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