Appalti verdi: il collegato ambientale e le misure di green economy

3 Febbraio 2016
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La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. “collegato ambientale” alla Legge di stabilità 2016), in vigore dal 2 febbraio, prevede una serie di misure volte ad agevolare il ricorso agli appalti verdi e a garantire l’effettività dei criteri ambientali minimi nei contratti pubblici, già oggetto di una serie di decreti ministeriali rimasti in gran parte inattuati. Per certi profili, la legge costituisce un’anticipata attuazione delle nuove direttive e dei criteri della legge delega n.11/2016.

La legge prevede che il Green Public Procurement diventi obbligatorio. Nello specifico, stabilisce che vengano adottati i criteri ambientali minimi previsti dal Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement per il 100% degli acquisti di beni e servizi che impattano sui consumi energetici e le emissioni di CO2 (attrezzature elettroniche, servizi energetici, illuminazione pubblica, IT, ecc.) e per il 50% degli altri acquisti delle altre categorie merceologiche e servizi per i quali i criteri ambientali minimi sono stati approvati o verranno in futuro approvati o aggiornati.

Il Collegato ambientale prevede anche misure per incentivare l’adozione delle certificazioni di prodotto (come ad es. Ecolabel, PEFC, Plastica Seconda Vita) o di sistema (come ISO14001/EMAS). L’art. 16 della L.221/2015 modifica l’art. 75 del Codice in materia di cauzione provvisoria, prevedendo benefici (in termini di decurtazione dell’importo cauzionale) tesi a incentivare la diffusione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Da sottolineare come il novellato comma 7 dell’art. 75 sia richiamato pure dall’art. 113, comma 1: pertanto i benefici trovano applicazione anche alla cauzione definitiva, con il limite estremo di azzerare di fatto gli importi cauzionali, attesa la cumulabilità di gran parte delle previste riduzioni.

La L.221/2015 interviene poi sugli elementi di valutazione dell’offerta tecnica nel quadro del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’implementazione del “Life Cycle Costing” e di nuovi criteri “verdi” valorizzabili in sede di attribuzione dei punteggi. In particolare:

– si consente di premiare il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso »; – si prevede la possibilità di valorizzare, nella quadro del c.d. “Life Cycle Costing”, le esternalità positive di tipo ambientale, accanto ai costi di utilizzazione e manutenzione e, in particolare, con riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»; in tal caso, il bando indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi deve rispettare le seguenti condizioni: a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; b) è accessibile a tutti i concorrenti; c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo; – si ammette la valorizzazione della compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013

Ulteriore integrazione all’art. 83 del Codice è poi contenuta nel comma 4 dell’art. 19 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici), ove si prevede nell’ambito delle “caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto” (lett. e) ) l’estensione ai servizi e il riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità̀ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008) e successive modificazioni.

Viene attribuito alla sezione centrale dell’Osservatorio sui contratti pubblici il monitoraggio circa l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni (integrazione art. 7 del Codice). Si prevede infine, che i bandi-tipo contengano indicazioni per l’integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (integrazione art. 64, comma 4bis, Codice). E’ evidente che, in attesa del nuovo bando-tipo per gli appalti di servizi e forniture aggiornato alle novità della Green economy, le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri atti alle disposizioni della L.221/2015.

 

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