La disposizione
La prima reale novità è costituita proprio dall’innesto di una precisa disciplina sulla rotazione. Non può negarsi, pertanto, che l’approccio istruttorio del Rup risulti anche in questo caso semplificato visto che non si troverà davanti ad un mero richiamo (come accade nel codice del 2016) ma innanzi ad un dato normativo – innestato nell’impianto normativo senza alcuna necessità di ricorso a “fonti” esterne come oggi accade con il ricorso alle Linee guida ANAC n. 4. Ed è questa, in generale, una delle più importanti caratteristiche del nuovo codice che, alla chiarezza di “scrittura” previene ulteriori (ed eccessivi) sforzi istruttori del Rup (diretti a ricercare elementi di completamento, si potrebbe dire, delle fattispecie). Ulteriore pregio della norma, ed anche questo occorre evidenziarlo accade in generale all’interno del nuovo impianto normativo, è che la disposizione risulta espressione (oltre che di alcune delle indicazioni ANAC) soprattutto degli approdi giurisprudenziali in materia. Questo aspetto è tutt’altro che irrilevante: il Rup infatti non si trova, quindi, di fronte ad apparati normativi totalmente nuovi che necessitano approfondimenti e studi ma, piuttosto, davanti a riferimenti che già deve conoscere per il tipo di attività al cui presidio viene collocato. CONTINUA A LEGGERE…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento