La sentenza del TAR Umbria, sez. In. 312 del 17 marzo 2025 riconferma la regola della cristallizzazione delle medie di cui all’art. 108, co. 12 del codice appalti.
La regola è destinata a garantire la celerità, l’economicità e il buon andamento dell’azione amministrativa, all’insegna della continuità della gara e stabilità dei suoi esiti, impedendo non solo che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento, ma anche, vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte dei concorrenti.
Il caso esaminato
Nel caso esaminato, una Stazione Appaltante aveva bandito una gara per la fornitura di apparecchiature mediche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Appalti: riconfermata la cristallizzazione delle medie
Commento alla sentenza del TAR Umbria, sez. I, del 17 marzo 2025 n. 312
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