Qualora la partecipazione alla gara e l’accettazione delle regole di partecipazione determinassero l’inoppugnabilità delle clausole illegittime del bando, sarebbe infatti violato il diritto sancito dagli art. 24, comma 1, e 113, comma 1, della Costituzione e verrebbe esclusa la possibilità di tutela giurisdizionale.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza sussiste acquiescenza a un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la volontà dello stesso di accettarne gli effetti; volontà che sia chiara e incondizionata e non rimessa a eventi futuri e incerti. Viene esclusa la sussistenza dell’acquiescenza per mera presunzione: non si può trovare univoco riscontro della volontà dell’interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall’atto amministrativo.
VEDI ANCHE
Consiglio di Stato sez. V 6/6/2016, n.2359
Appalti pubblici – Partecipazione alla gara e accettazione lex specialis – Non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura di gara che siano, in ipotesi, illegittime – Inopponibilità acquiescenza alle clausole del procedimento – Ragioni – Onere tempestiva impugnazione del bando – Fattispecie – Individuazione
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento