Con la recentissima sentenza in commento il Consiglio di Stato, Sez III, è tornato ad occuparsi della possibilità delle organizzazioni di volontariato di concorrere nell’affidamento degli appalti pubblici per l’affidamento di servizi.
La questione è ben nota agli addetti ai lavori ed è stata a lungo dibattuta in dottrina con pareri oscillanti (1) .
Ad oggi, l’orientamento maggioritario in giurisprudenza (2) ritiene possibile che una organizzazione di volontariato possa partecipare a gare ad evidenzia pubblica sul presupposto che l’art. 34 del Codice debba essere interpretato in combinato disposto con l’art. 3 comma 19 del Codice il quale stabilisce che i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi “designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del dlgs 23 luglio 1991, n.240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”; e l’art. 3 comma 22 del Codice secondo il quale l’operatore economico “comprende l’imprenditore, il fornitore e o un raggruppamento o consorzio di essi.”
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