Appalti pubblici: sui casi in cui la stazione appaltante può attribuire il punteggio alle offerte attraverso il criterio della doppia riparametrazione

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2017, n. 2852

Antonio D’Agostino 1 Agosto 2017
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Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2017, n. 2852

Nella sentenza in rassegna il Consiglio di Stato torna su una tematica non poche volte oggetto di scrutinio da parte della giurisprudenza, relativa ai casi in cui la stazione appaltante può far luogo alla c.d. riparametrazione durante l’attribuzione dei punteggi alle offerte dei concorrenti.

Osserva in particolare il Supremo Consesso – muovendosi invero nel solco di un orientamento ormai consolidato – che nessuna norma impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo per la stazione appaltante di attribuire il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, il quale ha la funzione di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la discrezionalità che pacificamente compete ex ante alla stazione appaltante nella scelta dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta, non può che dipendere dalla stessa volontà dell’amministrazione aggiudicatrice.

Nello stesso senso, anche l’A.N.AC., nelle Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” ha chiarito che “Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica”.

Ne discende, pertanto, che l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.

>> Per approfondire il contenuto della sentenza è disponibile il testo integrale

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