Appalti, la commissione di gara può ricorrere al soccorso “procedimentale” per ottenere meri chiarimenti sull’offerta e sui requisiti

Commento a Consiglio di Stato – sez. V – sentenza del 08 settembre 2022 n. 7821

Giovanni F. Nicodemo 19 Settembre 2022
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Se è, certamente, precluso alla stazione appaltante (e, per essa, alla Commissione incaricata della valutazione delle offerte) di sollecitare chiarimenti, precisazioni, integrazioni in ordine ad incerte od ambigue formulazioni della proposta negoziale (ciò che si risolverebbe in forme anomale di dialogo idonee ad alterare il canone di rigorosa parità di condizione fra i concorrenti) – non è vietata la possibilità di chiedere (con l’ovvio limite che si tratti, per l’appunto, di meri “chiarimenti” e/o “illustrazioni” e non di modifiche, anche solo quantitativamente parziali o qualitativamente limitate) chiarimenti sui tratti dell’offerta tecnica, le quante volte sia ritenuto opportuno.

È quanto stabilisce il Consiglio di Stato – sez. V– con la sentenza del 08 settembre 2022 n. 7821.-

I fatti di causa

La controversia giunta all’attenzione del Consiglio di Stato si riferisce all’affidamento di una concessione di servizi.

Nell’ambito dell’espletamento della procedura la commissione ha attivato il soccorso “procedimentale” per ottenere chiarimenti, autorizzando postume integrazioni della documentazione di gara relative ai requisiti di esperienza e capacità tecnica dell’impresa, poi divenuta aggiudicataria.

L’operatore economico concorrente è insorto contro il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo l’illegittimità della ammissione della vincitrice, che sarebbe dovuta essere esclusa in virtù delle carenze documentali oggetto di soccorso procedimentale.

Ma il giudice amministrativo, sia in primo grado che in appello, si è detto di diverso avviso, rilevando che nella fattispecie il rimedio attivato dalla Commissione è stato unicamente finalizzato ad acquisire chiarimenti in ordine alla precisa consistenza  di un requisito tecnico-professionale una volta che lo stesso era stato puntualmente e ritualmente dichiarato.

La decisione

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato chiarisce che non è preclusa – nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori economici e stazione appaltante – l’attività di soccorso “procedimentale” (diversa, come tale, dal “soccorso istruttorio”, che – ai sensi dell’art. 83, comma 9 d. lgs. n. 50/2016, non potrebbe riguardare l’offerta, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico): in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 1225, nonché Id., sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680, la quale ha anche rammentato che, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017), il Consiglio di Stato aveva espressamene sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare tale forma di soccorso, in virtù del quale potessero essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, trattandosi, segnatamente, di precisazioni finalizzate a consentire l’interpretazione delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Id., 22 ottobre 2014, n. 5196; Id., 27 marzo 2013, n. 1487).

Sulla scorta di tale principio, i Giudici di Palazzo Spada, con riferimento alla fattispecie concreta, hanno rilevato che nella vicenda procedimentale si è trattato non già di modificare, alterare o comunque integrare la dimostrazione di un requisito tecnico-professionale, ma solo di fornire chiarimenti in ordine alla sua precisa consistenza, una volta che lo stesso era stato puntualmente e ritualmente dichiarato, essendo peraltro concretamente ed effettivamente posseduto prima della formalizzazione delle domande di partecipazione alla procedura evidenziale.

Sicché, in definitiva, per il Consiglio di Stato l’opzione cooperativa della Commissione non si è, in concreto, tradotta in una “integrazione postuma” dell’offerta o in una alterazione della par condicio tra i concorrenti.

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