Con la stipula del contratto pubblico si apre la fase privatistica dell’appalto, nella quale quindi il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed esecutore viene regolato dal diritto privato e non più dal diritto amministrativo come nella fase di gara.
Pertanto, la Stazione Appaltante che intenda sanzionare eventuali comportamenti scorretti dell’esecutore (nel caso di specie, cessione di ramo di azienda finalizzata ad eludere il commissariamento per caporalato e rifiuto di fornire i dati necessari al subentro) non può disporre la revoca dell’aggiudicazione, ma è tenuta ad utilizzare gli strumenti di autotutela privatistica come il recesso e la risoluzione (artt. 108 e 109 del Codice Appalti del 2016; oggi artt. 122 e 123 del Codice Appalti del 2023).
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Appalti: illegittima la revoca dell’aggiudicazione dopo la stipula del contratto
A cura di Vincenzo Laudani
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