Prologo
La possibilità di presentare una pluralità di offerte o offerte alternative, comportando l’opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non può mai essere accordata o riservata ad una sola impresa concorrente, ma deve comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, prevista e regolata nella lex specialis.
È quanto stabilisce il Consiglio di Stato sezione III con la Sentenza n. 2413 del 1° aprile 2022.
I fatti di causa
La controversia si riferisce all’affidamento di un appalto di servizi.
L’impresa ricorrente aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo gli atti della procedura contestando che i concorrenti avevano presentato offerte plurime e alternative, pertanto meritando di essere esclusi dalla gara.
Tuttavia, il giudice di primo grado ha respinto la suddetta censura.
Segnatamente, il TAR ha stimato come inconferente la circostanza che nella sola documentazione illustrativa fornita dagli stessi concorrenti a “comprova” di quanto già dichiarato nella offerta fossero contenuti alcuni isolati riferimenti anche a prodotti diversi da quelli inseriti nella scheda tecnica (o versioni diverse dello stesso prodotto).
Di diverso avviso si è detto il Consiglio di Stato, che con la sentenza in esame ha ribadito l’immanenza nel nostro ordinamento del principio di unicità dell’offerta, e la derogabilità dello stesso solo ed esclusivamente nel rispetto della par condicio.
La decisione
I giudici di Palazzo Spada muovono dall’assunto che il principio di unicità dell’offerta di cui all’art. 32, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco.
Il principio in parola è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chanche di aggiudicazione.
La presentazione di un’unica offerta capace di conseguire l’aggiudicazione, infatti, è il frutto di un’attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria.
La decisione in esame è in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa ad avviso del quale, qualora, nell’ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica, vi sia una violazione del principio dell’unicità dell’offerta, l’operatore economico che ha commesso tale violazione deve essere escluso dalla gara (in termini T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 11/02/2019, n.193).
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