Come è noto, nell’attuale regime normativo, ai sensi dell’articolo 81 del d.lgs 163/2006 vi è una piena equivalenza tra i due criteri di gara, anche se per determinati settori da tempo vige l’obbligo di far prevalere l’offerta economicamente più vantaggiosa, come nel campo degli appalti dei servizi di pulizia.
La parola d’ordine molto in voga è che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risulti preferibile rispetto a quella del massimo ribasso, perché scongiura la corsa al deprezzamento del valore di produzione delle prestazioni, migliora il rapporto qualità prezzo e consente meglio di evitare che ribassi eccessivi incidano sui costi fissi e sulla manodopera in particolare.
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