Appalti: il falso mito dell’offerta economicamente più vantaggiosa

20 Novembre 2015
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Si avvicina sempre più l’approvazione della legge delega di approvazione delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e cresce l’esultanza per la scelta normativa di mettere da parte il criterio del massimo ribasso, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Come è noto, nell’attuale regime normativo, ai sensi dell’articolo 81 del d.lgs 163/2006 vi è una piena equivalenza tra i due criteri di gara, anche se per determinati settori da tempo vige l’obbligo di far prevalere l’offerta economicamente più vantaggiosa, come nel campo degli appalti dei servizi di pulizia.

La parola d’ordine molto in voga è che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risulti preferibile rispetto a quella del massimo ribasso, perché scongiura la corsa al deprezzamento del valore di produzione delle prestazioni, migliora il rapporto qualità prezzo e consente meglio di evitare che ribassi eccessivi incidano sui costi fissi e sulla manodopera in particolare.

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