Le deroghe nell’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell’ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017
a cura di Paolo Canaparo
L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, ha previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell’ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017.
In particolare, il detto comma autorizza il Capo della Struttura di missione “Delegazione per la Presidenza italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati” e il Commissario straordinario del Governo, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, ad avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall’articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016).
La disposizione è stata modificata dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del decreto-legge n. 243/2016, relativamente ai presupposti per l’applicazione della detta procedura negoziata.
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati. |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento