Rettificare gli errori nell’offerta economica. Vediamo quando è possibile
La correzione dell’errore nell’offerta economica solo se si tratta di un errore materiale immediatamente riconoscibile.
Nello speciale che segue, si affronta nello specifico cosa prevede la regola generale e due esempi oggetto di valutazione da parte del TAR in cui l’errore può essere legittimamente corretto. Infine, un caso affrontato dal Consiglio di Stato in cui si rileva un evidente errore di scritturazione.
1) Appalti ed errori offerta economica: regola generale ammissibilità della correzione
Nel caso dell’offerta presentata in occasione di un appalto, la giurisprudenza ammette la possibilità che anche tale documento, al pari di qualunque atto negoziale, sia suscettibile di interpretazione al fine di individuare l’esatta volontà dell’offerente; tuttavia, considerata la necessità di salvaguardare la regolarità della procedura di gara e la par condicio fra i partecipanti, sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali solo quando i medesimi siano facilmente ed immediatamente rilevabili. A tale condizione, quindi, in un’ottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, va consentito al concorrente di emendare l’errore ostativo immediatamente percepibile, a maggior ragione se generato da clausole ambigue contenute nella lex specialis.
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