Appalti e concessioni: nuove soglie europee dal 1 gennaio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 11 novembre 2021 sono stati pubblicati quattro regolamenti che modificano le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni

12 Novembre 2021
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Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 398 del 11 novembre 2021 sono stati pubblicati quattro regolamenti che modificano le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni

– Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1950, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza;

– Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1951, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;

– Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;

– Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1953, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali.

Le nuove soglie

Settori della difesa e della sicurezza

L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;

2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Concessioni

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

Settori ordinari

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1) l’articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «139 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR»;

2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;

b) alla lettera b), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR».

Settori speciali

L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

1) alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;

2) alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».

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