Appalti di lavori: stato di avanzamento aggiornato ai nuovi prezziari anche per le gare aggiudicate sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022

Lo stato di avanzamento degli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 dovrà essere adottato applicando i prezziari aggiornati. La previsione è nella legge di bilancio che prevede tale disposizione in espressa deroga all’art. 106 del Codice degli Appalti e ad eventuali disposizioni contrattuali

Giovanni F. Nicodemo 12 Gennaio 2023
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La norma

Lo stato di avanzamento degli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 dovrà essere adottato applicando i prezziari aggiornati.

La previsione è nella legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022 n. 197) che prevede tale disposizione in espressa deroga all’art. 106 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50 del 2016) e ad eventuali disposizioni contrattuali.

Il Commento

La legge di bilancio, con l’articolo 1 comma 458, che aggiunge il comma 6 ter all’art. 26 del Decreto Aiuti, colma un vuoto normativo che avrebbe messo a repentaglio i lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Infatti tale periodo non era stato contemplato dal “Decreto Aiuti” (d.l. 50 del 2022) il cui art. 26 prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate è adottato (anche in deroga alle alle specifiche clausole contrattuali) applicando i prezziari aggiornati.

Il testo originario della disposizione riferiva tale possibilità solamente agli affidamenti aggiudicati con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021.

Lasciando così scoperto il successivo periodo (2022) che non meno dei precedenti è stato interessato dall’aumento dei costi dei materiali.

Tale limite costituiva un “elemento normativo” di discriminazione nella disciplina di fattispecie analoghe.

Profilo problematico, per la verità, non superato con la disposizione in commento, in quanto l’aspetto che resta criticabile è l’ancoraggio della (operatività) della norma ad un determinato termine o periodo di riferimento.

La regola sostanziale è la adozione degli stati di avanzamento applicando i prezziari aggiornati.

Questa regola dovrebbe valere astrattamente per tutte le fattispecie normative, senza temporalità perché sottende quale ratio la congruità del prezzo rispetto al costo delle materie prime.

In definitiva sebbene la legge di bilancio pone rimedio ad un problema pratico e di stretta attualità, estendendo l’applicazione della norma per tutto il 2023, tuttavia resta attuale il tema della compatibilità costituzionale della disposizione con il principio di eguaglianza, in parte qua, e cioè laddove pone un limite temporale di applicazione.

Con la conseguenza che tutte le fattispecie che fuoriescono dal tempo di applicazione della legge non potrebbero beneficiare della stessa regola.

A quel punto dovendo invocare l’applicazione della disciplina generale in tema di revisione del prezzo in luogo della più dettagliata disciplina speciale che riguarda gli appalti di lavori.

Sulla ratio e la portata dell’articolo 26  del “Decreto Aiuti” si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa (Tar Campania – Napoli – sez. I – con la sentenza n. 7596 del 5 dicembre 2022) che ha chiarito come (per sua stessa dizione) la norma sia preordinata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori.

Il caso affrontato dal giudice amministrativo ha riguardato la (il)legittimità del bando di gara non adeguato ai prezziari aggiornati, fattispecie testualmente non richiamata dalla norma.

Tuttavia, l’interpretazione giurisprudenziale ha chiarito la sua portata estensiva allargando l’ambito di operatività anche a fattispecie divere dell’adozione dello stato di avanzamento.

 

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