Appalti di forniture sanitarie: composizione della commissione e competenza di ciascun singolo commissario

Sempre di grande attenzione ed interesse è il tema delle specifiche competenze dei commissari di gara

Roberto Bonatti 29 Luglio 2019
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Sempre di grande attenzione ed interesse è il tema delle specifiche competenze dei commissari di gara, specialmente quando si tratta di appalti aventi ad oggetto l’acquisto di sistemi complessi di dispositivi medici o comunque di attrezzature sanitarie di alta tecnologia, non semplici da valutare sotto il profilo tecnico.

Spesso, in questi casi, le commissioni di gara sono composte da un ingegnere clinico, un medico specialista della disciplina nella quale l’apparecchiatura o il sistema devono essere applicati ed un esperto amministrativo, con funzioni anche di supporto giuridico.

Nonostante da tempo ormai la giurisprudenza sia concorde nell’affermare che la competenza della commissione nello specifico appalto deve essere valutata avendo riguardo alla commissione di gara nel suo complesso, e non dei singoli commissari, si registra tuttora una certa perplessità di alcune imprese concorrenti nella nomina di commissari di gara che, all’atto della valutazione tecnica dei requisiti previsti dal capitolato, non sono in grado di apprezzare autonomamente le soluzioni tecniche proposte in gara e si appiattiscono sui giudizi espressi dai commissari più… competenti al riguardo.

In due recenti casi il principio è stato comunque riaffermato.

Il Consiglio di Stato ha di recente riaffermato che le competenze dei singoli commissari non devono necessariamente riferirsi all’esperienza nel settore primario, cui si riferisce l’oggetto del contratto, ma ben sono ammissibili ed anzi opportune nomine di commissari con esperienza nei settori “secondari”, che con quell’oggetto interferiscono o si intersecano.
È dunque normale la presenza, all’interno della commissione di gara, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, perché ciò risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto.

Con particolare riferimento alle competenze tecnico-amministrative e legali, il T.A.R. per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. I ha avuto modo di affermare che non viola le linee guida di ANAC sulla nomina dei commissari di gara la decisione di individuare quale membro della commissione anche un dirigente esperto della U.O. competente per l’acquisizione di beni e servizi.

Certamente, la tematica rimarrà di alto interesse, specialmente ora che il c.d. decreto sblocca-cantieri ha sospeso fino alla fine del 2020 l’operatività del meccanismo di nomina nazionale delle commissioni, previsto dall’art. 77, comma 3, d.lgs. n. 50/16.

Sentenze citate nel testo

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4458 del 28 giugno 2019

Cons. Stato Sez. III, n. 2638 del 24 aprile 2019

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 367 del 27 aprile 2019

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