Appalti di forniture e servizi: nota sulle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto “sblocca cantieri” riferite all’art. 36, co. 2, lett. b)

Nota sulle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 14 giugno 2019 n. 55) del decreto “sblocca cantieri” riferite all’art. 36, co. 2, lett. b) per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi

4 Luglio 2019
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Nota sulle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 14 giugno 2019 n. 55) del decreto “sblocca cantieri” riferite all’art. 36, co. 2, lett. b) per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi

La Legge di conversione del “Decreto sblocca cantieri” (L. 14 giugno 2019 n. 55) ha modificato il comma 2, lett. b) dell’art. 36 prevedendo per gli appalti di servizi e forniture che le stazioni appaltanti procedano “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore (OMISSIS) alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione (OMISSIS) per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

Secondo le interpretazioni più accreditate, detta modifica non ha determinato il venir meno delle procedure negoziate, le quali devono continuare ad essere utilizzate nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga delle procedure di cui all’art. 36, co. 2, lett. b).

Tali conclusioni sono avvalorate dal fatto che l’art. 36, co. 1 del Codice prevede l’applicazione dei principi di cui all’art. 30, co. 1 del Codice per gli affidamenti sotto soglia, dal fatto che, secondo il tenore della norma, debbano essere valutati almeno 5 operatori economici (e non 5 preventivi), dal fatto che l’art. 63, co. 6 del Codice prevede l’attivazione di una procedura negoziata con un analogo numero di operatori economici, pari a 5 (detta norma può essere utilizzata per una corretta lettura interpretativa dell’art. 36, co. 2, lett. b).

In conclusione, per i servizi e le forniture, le procedure di cui all’articolo 36, co. 2, lett. b), anche dopo il recente intervento riformatore, devono intendersi quali procedure negoziate a tutti gli effetti e non affidamenti diretti.

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