Nelle gare di fornitura di farmaci, ai fini della legittimità della procedura, rileva unicamente il brevetto di prodotto.
L’esistenza di eventuali brevetti relativi all’uso del farmaco non ha, invece, alcuna rilevanza. La loro violazione, infatti, riguarda esclusivamente la fase esecutiva del contratto pubblico e può essere oggetto di valutazione solo da parte del giudice ordinario.
CONTINUA A LEGGERE….
Appalti di fornitura di farmaci: differenze tra brevetti d’uso e brevetti di prodotto
Leggi anche
Il consulente privo di rapporto stabile non può essere inserito nel gruppo di lavoro
TAR Campania, Napoli, sez. I, 18 marzo 2025, n. 2263La massima“Nelle procedure di gara pubblica per …
Beatrice Armeli
28/03/25
Incarichi di collaborazione senza procedura comparativa può avvenire solo per l’unicità della prestazione
Nel regolamento dell’ente che condiziona l’affidamento diretto di incarichi esterni, ossia senza pro…
Vincenzo Giannotti
28/03/25
Controlli sugli appalti: RUP e DEC in rapporto sinergico
Il controllo sulla corretta esecuzione degli appalti richiede un costante rapporto sinergico tra le …
Salvio Biancardi
28/03/25
Valutazione economica: quando le offerte “pari a zero” impediscono di applicare la (prevista) formula di proporzionalità inversa
ANAC, Parere di precontenzioso del 3 marzo 2025, n. 77La massima“Non possono essere escluse le offer…
Beatrice Armeli
27/03/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento