Anomalia: offerta affidabile se la sottostima di carichi contribuitivi è compensata da voci sovrastimate

Commento a Tar Lazio Roma, sez. II, sentenza del 29 aprile 2022 n. 5269

Giovanni F. Nicodemo 9 Maggio 2022
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In tema di costi del lavoro e anomalia, non è inaffidabile l’offerta che sottostima futuri carichi contributivi se può trovare eventuale compensazione in altre voci, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale che consente in sede di giustificativi compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate.

È quanto stabilisce il Tar Lazio Roma sez. II con la sentenza del 29 aprile 2022 n. 5269.

I fatti di causa

La controversia si riferisce ad un appalto di servizi nell’ambito del quale la ricorrente contesta l’offerta dell’aggiudicataria asserendone l’anomalia, ed in particolare sostenendo l’inaffidabilità della stessa laddove, tra le altre cose, sottostima futuri carichi contributivi. La contestazione però non è stata accolta dal giudice amministrativo che, ribandendo i consolidati principi che attengono alla verifica dell’anomalia dell’offerta, ha ritenuto superabile la specifica contestazione sull’assunto che in sede di giustificativi l’impresa può operare compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate.

La decisione

La decisione in commento ritorna sulla storica e dibattuta tematica della verifica dell’anomalia con particolare riguardo al rapporto tra attendibilità delle singole voci dell’offerta, e attendibilità e sostenibilità dell’offerta nel suo complesso; nonché sulla possibilità di procedere con i giustificativi a specifiche compensazioni tra diverse voci, mantenendo inalterata l’offerta di gara.

Il giudice amministrativo anche in questo caso conferma l’orientamento, ormai consolidato, secondo il quale la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6126/2021 e Sezione III, n. 5283/2021).

Spiega il Tar Lazio che obiettivo dell’indagine è, in altri termini, quello di evitare che l’amministrazione addivenga alla conclusione di contratti a condizioni economiche apparentemente vantaggiose che, tuttavia, si rivelino non sostenibili da parte dell’operatore privato, con conseguente potenziale pregiudizio dell’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione della relativa commessa.

La relativa verifica è, quindi, diretta a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 430/2018).

Alla luce di tali principi, quindi, sul tema centrale della contestazione, il giudice amministrativo ha evidenziato come una eventuale sottostima dei futuri carichi contributivi non potrebbe comunque giustificare l’accertamento di anomalia dell’offerta, essendo di per sé inidonea a rendere l’offerta dell’aggiudicataria insostenibile, potendo essa trovare eventuale compensazione in altre voci, come ad esempio all’utile di impresa alla luce di quel consolidato indirizzo che consente in sede di giustificativi compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, secondo cui occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia).

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