Anomalia e costo del personale inferiore a quello non ribassabile

22 Marzo 2016
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Un´offerta non può ritenersi anomala per il solo fatto che il costo del personale è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli indicati nei documenti di gara, ricavati delle tabelle ministeriali o dei contratti collettivi.

Questa è la conclusione di TAR Marche sez. I 19/3/2016 n. 170.

Nel caso davanti al collegio, era stata contestato a un’impresa aggiudicataria di un servizio di avere giustificato, in sede di verifica dell’anomalia, il ribasso effettuato diminuendo le ore previste nel computo metrico estimativo per alcune lavorazioni, quindi sulla base di minori costi del lavoro. Ne sarebbe conseguito che il ribasso proposto dall’aggiudicataria avrebbe necessariamente riguardato il costo del lavoro non soggetto a ribasso (oltre che gli oneri di sicurezza), il che sarebbe vietato dalla normativa e dal disciplinare di gara.

Anomalia e costi del personale

Rigettando tali argomentazioni, il Tar marchigiano ha condiviso la giurisprudenza del Consiglio di Stato (CdS Sez. III 2.4.2015 n. 1743) e ha chiarito come, alla luce del combinato disposto degli artt. 82 comma 3-bis, 86 comma 3-bis, e 87 comma 3 del d.lgs 163/2006, anche se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso), ciò non impedisce che, qualora l’impresa dimostri di poter sostenere oneri inferiori, possa comunque compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci (o possa anche conseguire un utile maggiore).

La stessa cifra indicata come non ribassabile, ragionano i giudici, si basa sui costi medi, tipologici, i quali non vincolano tutte le imprese, tra loro diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili. Il che vuol dire, in buona sostanza, che ai fini della valutazione della migliore offerta si debba tenere conto anche delle possibili economie che le stesse possano conseguire.

Anomalia e costi della sicurezza

Peraltro, continua il Tar Marche, una maggiore efficienza dell’impresa rispetto ai costi della manodopera previsti nel computo metrico estimativo si può ripercuotere sugli oneri non ribassabili destinati alla sicurezza (ad esempio quando siano calcolati per metro quadro di lavorazione). Ne consegue che, in tale caso, possono esse giustificate economie anche sugli oneri di sicurezza.

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