Il Consiglio di Stato (sez. V 5/4/2016 n. 1331) chiarisce la natura del giudizio di congruità nel procedimento di verifica dell’anomalia.
Il carattere discrezionale del giudizio di anomalia
La premessa della pronuncia del Consiglio di Stato è il principio giurisprudenziale in base al quale le valutazioni della commissione di gara in ordine alla valutazione alla congruità delle offerte tecniche sono espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione appaltante e, quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alle presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto (ex plurimis Cons. St., sez. V, 15 giugno 2015, n. 2953; 4 novembre 2014, n. 5446; 11 novembre 2014, n. 5518; sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770; 18 novembre 2014, n. 5652), ferma restando l’impossibilità da parte del giudice di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica di congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della Pubblica Amministrazione (Cons. St., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; sez. V, 29 aprile 2015, n. 2175; sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3935) .
La discrezionalità nelle varie fasi del procedimento di verifica di anomalia
Il Collegio precisa anche che rientra nella sferia di discrezionalità della commissione anche la formulazione di richieste di precisazione su alcuni punti critici, al fine di svolgere una valutazione complessiva e globale dell’offerta verificata.
Tali richieste, che costituiscono espressione della discrezionalità di cui è titolare la commissione di gara nella valutazione dell’offerta, in ogni caso non si sottraggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sono macroscopicamente illogiche, arbitrarie, irragionevoli ed irrazionali: la loro eventuale opinabilità non dà luogo ad alcun vizio di legittimità.
La discrezionalità nell’esame delle giustificazioni
La valutazione da parte della commissione di gara delle giustificazioni fornite dal concorrente, a maggior ragione, costituiscono espressione di discrezionalità e non sono passibili di sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo, se non si rinvengono profili di manifesta e macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e irrazionalità.
La finalità non sanzionatoria del giudizio di anomalia
Chiarita la natura discrezionale del procedimento, il Collegio si sofferma sulla sua finalità, e ribadisce che la verifica delle offerte anomale non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica. Essa mira invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento circa la corretta esecuzione (Cons. St., sez. V, 22 settembre 2015, n. 4431; 5 marzo 2015, n. 1122; 23 marzo 2015, n. 1565; 29 aprile 2015, n. 2175; sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890).
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