S. Biancardi (www.appaltiecontratti.it 15/9/2016)
Nelle procedure di evidenza pubblica, il giudizio negativo di anomalia dell’offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece non necessaria nell’ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente. Lo ha stabilito il TAR Venezia (Veneto), sez. III, nella sentenza 14 giugno 2016 n. 630.
Secondo i principi generali ricavabili dall’art. 3, comma 3, della legge 241/1990 la motivazione non deve necessariamente essere illustrata nel provvedimento adottato, potendo essere contenuta in altro atto specificamente individuato, al quale venga fatto espresso rinvio. Si parla in questi casi di motivazione per relationem.
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