Illegittima la riserva dello svolgimento delle prove c.d. “non distruttive” ai soli laboratori autorizzati con esclusione dei singoli ingegneri.
TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 marzo 2022, n. 3132
L’Ordine degli Ingegneri di Roma ha impugnato le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, approvate dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore LLPP in data 17 aprile 2020, nella parte in cui prevedono che “le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 3 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”.
A riguardo, si ricorda che la Circolare del Consiglio Superiore LLPP del 21 gennaio 2019, n. 7 (recante “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle ‘Norme tecniche per le costruzioni’ di cui al D.M. 17 gennaio 2018” -NTC-) ammette l’impiego sia di prove c.d. “distruttive”, sia di prove c.d. “non distruttive”. In particolare, le prime implicano il prelievo del materiale dalla struttura e l’analisi fisica, chimica e meccanica dei singoli campioni asportati.
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