Il TAR Lazio ha chiarito che l’ANAC non può disporre l’annotazione nel Casellario Informatico dei Contratti Pubblici basandosi esclusivamente sull’importo contrattuale delle penali applicate.
L’annotazione ANAC deve essere accompagnata da un’adeguata motivazione, dimostrando che la notizia è effettivamente utile per le stazioni appaltanti ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico. Il Casellario Informatico non può essere utilizzato come un mero strumento di registrazione automatica delle penali contrattuali, ma deve rispondere ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento