La Corte dei Conti (sez. autonomie, Deliberazione n. 24/2017), ha dichiarato “ inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n.58/2017/QMIG.” così ribadendo “il principio di diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG” in base al quale “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n.50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”
L’Assunto si fonda, secondo la Corte, sul “fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).” Poiché è “… evidente l’intento del legislatore di ampliare il novero dei beneficiari degli incentivi in esame, individuati nei profili, tecnici e non, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione (che nel nuovo codice dei contratti pubblici, all’art. 21, è resa obbligatoria anche per l’acquisto di beni e servizi) all’esecuzione del contratto.
Al contempo, la citata disposizione richiama gli istituti della contrattazione decentrata, il che può essere inteso come una sottolineatura dell’applicazione dei limiti di spesa alle risorse decentrate”( Deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG).
Quindi, secondo la Corte, la generalità delle tipologie contrattuali (lavori, servizi e forniture) interessate dal sistema incentivante e la pluralità dei soggetti (tecnici e non) beneficiari degli emolumenti “comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale)”.
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