Brevi note di commento alla sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II quater, 4.02.2021, n. 1469.
La fattispecie concreta
La ricorrente è l’aggiudicataria del lotto n. 6 – relativo alla Regione Lazio – della gara indetta da Consip per l’affidamento del servizio di pulizia per gli enti del S.S.N.. La medesima impugna gli atti relativi alla procedura di gara svolta dalla centrale di committenza regionale del Lazio per l’affidamento del medesimo servizio di pulizia e sanificazione delle aziende sanitarie laziali, lamentando che la Regione avrebbe dovuto soprassedere dall’aggiudicazione una volta intervenuta quella della procedura centralizzata nazionale esperita da Consip.
In particolare la tesi della ricorrente muove dal presupposto che, se pure certamente è legittimo che le pubbliche amministrazioni possano attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro, tuttavia il fine di qualsivoglia procedura selettiva sarebbe quello far ottenere alla P.A. il bene o il servizio al miglior rapporto qualità prezzo.
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