Premessa
In un nostro precedente contributo abbiamo già affrontato il tema del divieto posto dall’art. 24, comma 7, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti (o subappalti o cottimi) per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione, eccezion fatta per il caso in cui i soggetti interessati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
A riguardo, abbiamo in particolare illustrato la posizione della giurisprudenza, la quale ha avuto modo di declinare il divieto suddetto anche per il caso di appalto integrato. Se ne è dedotto che, fermo restando che l’affidatario che ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivo può essere affidatario dell’incarico di redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, nel caso di appalto integrato questo principio verrebbe meno, nel senso che l’affidatario di quest’ultimo non potrebbe coincidere con il soggetto che ha redatto il progetto posto a base della successiva gara.
E si è anche chiarito che il divieto di cui all’art. 24, comma 7, d.lgs. 50/2016 scatta pure se il partecipante alla seconda gara, indetta per l’appalto integrato, concorre in raggruppamento e uno dei raggruppati risulta essere il redattore del progetto a base di gara. Rimanendo in tema di appalto integrato, presentiamo oggi l’ultimo arresto del Consiglio di Stato in materia, il quale affronta precipuamente l’eccezione al suddetto divieto.
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