Una possibile risposta la fornisce il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che ha affrontato un caso assai peculiare che tuttavia stimola importanti spunti di riflessione sull’argomento.
La procedura di gara in questione aveva ad oggetto “il servizio di supporto logistico e gestione delle procedure sanzionatorie di competenza della Polizia Municipale” del Comune di Torino; la lex specialis dal canto suo aveva la cura di specificare che la prestazione principale sarebbe consistita nel “servizio notifiche, servizi di programmazione di software per l’elaborazione moduli, servizi di programmazione di software di gestione di sistemi, pacchetti software e sistemi di informazione”.
Due imprese hanno preso parte alla procedura in costituendo Raggruppamento di tipo verticale e si sono aggiudicate la gara. Il concorrente giunto secondo in graduatoria ha impugnato l’aggiudicazione censurando, tra i vari profili, anche quello attinente la non corretta modalità di partecipazione del Raggruppamento che, pur essendosi qualificato quale RTI di tipo verticale, vedeva l’impresa mandante dichiarare di eseguire una quota parte della prestazione principale. In buona sostanza, a detta dell’impresa ricorrente, il RTI aggiudicatario sembrava essersi suddiviso “orizzontalmente” la prestazione principale, violando dunque la disciplina dei RTI verticali che dovrebbero vedere la prestazione principale esclusivo appannaggio dell’impresa mandataria.
Il Tar Piemontese ha respinto il ricorso principiando da una approfondita analisi della lex specialis che, a detta del Giudice, appariva confusa e per certi versi addirittura “maldestra” nella suddivisione delle prestazioni in principale e secondaria. Questo il passaggio da cui prende le mosse la pronuncia in commento: “la obiettiva ambiguità del bando nel riparto tra prestazioni principali e accessorie (teoricamente contemplate ma praticamente non individuate) non può che imporne una lettura alla luce del preminente criterio del favor parteciptionis”. Da tale punto di partenza la sentenza considera legittima la modalità partecipativa del RTI aggiudicatario e ciò anche sulla scorta di un ulteriore profilo dalla portata dirimente. Per l’effettuazione del servizio di notifica (ovverosia quello che si era impegnata ad eseguire l’impresa mandante) era necessario il possesso di un’apposita “licenza” e per tale ragione la legge di gara prevedeva che detta autorizzazione in caso di Raggruppamento (sia orizzontale che verticale) avrebbe dovuto essere posseduto comunque dall’impresa che materialmente si sarebbe occupata della specifica attività. Per tale ragione, secondo il Tar, anche se ci fossimo trovati al cospetto di un RTI orizzontale il servizio notifiche sarebbe in ogni caso stato eseguito dall’unica impresa del Raggruppamento in possesso della debita licenza (vale a dire la mandante) e per l’effetto che detta attività rientri nelle prestazioni principali non è un elemento che poteva vietarne l’esecuzione da parte di una mandante di un RTI verticale.
In altre parole il principio espresso dalla sentenza quest’oggi in commento può essere così riassunto: in caso di ambiguità della lex specialis in sede di suddivisione tra prestazioni principali e secondarie, o meglio nel caso di mancata puntuale specificazione delle prestazioni ricomprese nella macro categoria principale e secondaria, è legittima, in ossequio al preminente principio del favor partecipationis, la partecipazione in RTI verticale anche quando parte della prestazione principale (concernente il servizio di notifica a mezzo posta) venga svolta solo dalla mandante ed il bando abbia stabilito il possesso del requisito speciale (nella specie la licenza individuale speciale per le notifiche postali delle violazioni al codice della strada) per l’esecuzione di tale prestazione solo in capo al soggetto esecutore. Tale previsione infatti implica necessariamente che anche in caso di RTI orizzontale una parte della prestazione principale sia eseguita dal solo soggetto in possesso del predetto requisito.
Ne consegue che deve ritenersi legittima la scelta dell’operatore di raggrupparsi in RTI verticale operando una sorta di “scorporazione” parziale della prestazione principale inerente il servizio di notifica.
Il principio affermato dal TAR Piemonte si inserisce peraltro in un settore assai particolare, quale quello dei servizi postali e si esprime nell’ottica di favorire appieno il suo processo di liberalizzazione, dal momento che, diversamente, l’unico soggetto attualmente in grado di offrire servizi postali integrati (ovvero di assumere il ruolo di mandataria) sarebbe Poste Italiane (che non a caso è la società ricorrente nel giudizio) quale unico operatore verticalmente integrato per l’esecuzione dei servizi di notificazione.
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