Questo è quanto è stato affermato dal TAR Lazio-Roma (Sez. II-bis), nella sentenza 3 agosto 2022, n. 10969.
La disciplina contenuta nella legge 241/90
L’art. 22 della legge 241/90, fornisce due importanti definizioni che riconducono nell’alveo della natura pubblica, aspetti di tipo soggettivo ed oggettivo, che assumono rilevanza nell’ambito dell’attuazione dell’istituto giuridico concernente l’accesso agli atti.
Per quanto attiene all’aspetto soggettivo l’art. 22, co. 1, lett. e) della l. 241/90 afferma che per “pubblica amministrazione” vadano intesi tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
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