Analisi della “Somma Urgenza”

Enrico Malossetti 9 Gennaio 2017
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Il nuovo Codice non contempla più l’istituto delle procedure in economia quale forma particolare ed alternativa di acquisizione di specifiche prestazioni.

Ciò nonostante, le disposizioni contenute nella legge delega n. 11/16 che all’art. 1 c.1 lettera g chestabilivano la “previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara;”

In fase di approvazione del Codice, svanisce anche ogni riferimento ad una possibile permanenza dell’istituto, così come accennato nel c.7 dell’art. 148 dello schema di Codice approvato  dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016 che, testualmente, recitavaL’esecuzione di lavori in economia è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione in economia è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con i decreti di cui all’articolo 146, comma 4.”.

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