Appare, invero, estremo il recente parere dell’ANAC espresso con deliberazione n. 605 datata 8 settembre 2021 in tema di soccorso istruttorio integrativo.
Nel caso di specie viene in considerazione del DGUE presentato dal un raggruppamento partecipante alla gara. In particolare la mandante produceva una dichiarazione del tutto priva dei requisiti speciali di partecipazione, con omissione dell’indicazione dell’elenco dei servizi prestati nell’ultimo decennio per tutte le categorie richieste.
Inoltre, la mandataria non risultava in possesso, da sola, dei requisiti tecnico-professionali relativamente alle categorie IA02 e IA03.
Il raggruppamento veniva escluso e di questo si duole in sede di precontenzioso innanzi all’autorità anticorruzione ritenendo, piuttosto, che il RUP della stazione appaltante dovesse attivare il soccorso istruttorio integrativo e quindi consentire la dichiarazione postuma dei requisiti in parola.
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