ANAC e GPP: il controllo sugli appalti verdi diventa esplicito e trasparente

Tra le innovazioni apportate al Codice appalti dal d.lgs. 56/2017 ve ne è una di rilevanza sostanziale, a cui vogliamo dedicare particolare attenzione. Siamo di fronte alla risposta che gli operatori economici attendono da ormai due anni, da quando è stato introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di acquisti verdi per la PA.

Massimo Mauri 30 Maggio 2017
Modifica zoom
100%

Tra le innovazioni apportate al Codice appalti dal d.lgs. 56/2017 ve ne è una di rilevanza sostanziale, a cui vogliamo dedicare particolare attenzione.

Siamo di fronte alla risposta che gli operatori economici attendono da ormai due anni, da quando è stato introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo di acquisti verdi per la PA.
La domanda è relativa al grado di reale implementazione delle novità normative: le aziende italiane si chiedono insomma se vi sia reale richiesta di beni, servizi e lavori green da parte della PA, e se quindi sia sensato investire per migliorare e certificare le proprie prestazioni ambientali, o se non sia meglio impegnare le proprie risorse economiche su altri fronti.

ANAC è un’Autorità nazionale che negli ultimi anni ha raccolto su di sé un notevole e variegato carico di attività, non ultime quelle specificamente dedicate agli appalti pubblici. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario. Inoltre, segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore e, nell’ambito dello svolgimento della propria attività, può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse.

Con le ultime modifiche introdotte all’Art. 213, ANAC diviene il soggetto deputato anche a monitorare l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, poiché al Comma 9 è aggiunta in coda la seguente previsione:

“La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”.

 Inoltre, si concentra in ANAC tutto il flusso informativo nazionale e regionale relativo agli appalti pubblici, come stabilito al comma 8, riportato di seguito con le modifiche in grassetto:

“8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva.”

In conclusione, ci sia concesso di avanzare un suggerimento per i fornitori, ovvero di attivarsi ora per capire quali investimenti programmare e la tempistica necessaria ad acquisire le appropriate certificazioni ambientali.
Il funzionamento a pieno regime delle nuove disposizioni è solo questione di tempo, e sarà poi il mercato a selezionare gli operatori lungimiranti e a garantire loro nuove opportunità commerciali anche negli altri Stati Membri europei, dove la normativa non impone ancora l’obbligo di appalti sostenibili e gli operatori sono conseguentemente meno avanzati.

Per approfondire l’argomento

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento