Aggiornamento della determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 556 del 31 maggio 2017
Alla luce dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (Decreto Correttivo), l’Autorità ha ritenuto necessario aggiornare la determinazione n. 4 del 2011, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche nonché alla giurisprudenza e prassi consolidata.
In particolare, si evidenzia che il legislatore europeo ha espresso nelle direttive del 2014 una nozione di appalto ben più ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile, essendo teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016)”.
Tale impostazione determina l’inclusione nell’ambito oggettivo di applicazione del Codice di fattispecie che erano escluse dalla disciplina dell’evidenza pubblica nel previgente quadro normativo.
Si veda, ad esempio, il caso degli affidamenti di servizi legali: il legislatore europeo ha ricondotto ogni attività professionale legale in favore delle pubbliche amministrazioni nel concetto generale di appalto di servizio legale, limitandosi a distinguere all’interno del concetto generale di “appalto di servizio legale” le attività da escludere dall’ambito oggettivo di applicazione delle direttive, prevedendo, per tutte le altre, l’applicazione del regime giuridico “alleggerito” prescritto per i servizi di cui ai sopra citati Allegati XIV, IV e XVII.
Tale impostazione può considerarsi in linea con le finalità, sottese alla legge n. 136/2010, di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche e intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose.
Essa consente, infatti, un più ampio monitoraggio dei flussi finanziari provenienti dai soggetti tenuti all’applicazione del Codice.
Al riguardo, giova evidenziare che, sebbene gli artt. 17 e 17-bis del Codice individuino gli appalti di servizi esclusi dall’applicazione del Codice, la riconducibilità di tali fattispecie contrattuale nell’ambito del concetto di appalto di servizi comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l’affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell’art. 4 del Codice (con esclusione, quindi, di affidamenti di carattere meramente fiduciario).
Ciò posto, avuto riguardo alle richiamate finalità della l. 136/2010, i contratti qualificabili come appalti di servizi, anche nella più ampia nozione europea, devono essere sottoposte agli obblighi di tracciabilità.
Documenti collegati
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
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