Ai sensi del comma in parola si prevede, più in dettaglio, che il RUP possa richiedere la nomina di responsabili di fase (programmazione, progettazione ed esecuzione) o per la fase di affidamento.
In pratica, secondo un ragionamento non nuovo (visto che la previsione è stata innestata già nella L.R. 8/2018 ed avvallata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 166/2019), l’estensore del codice, preso atto della complessità del procedimento amministrativo contrattuale, in cui le fasi tecniche della programmazione progettazione ed esecuzione e quella pubblicistica, non sono meri “subprocedimenti”, ritiene possibile una sorta di scissione assegnando fasi a presidi, si potrebbe dire, intermedi che in ogni caso rispondono al RUP.
Non sei abbonato?
Clicca qui e contattaci per informazioni o password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200 |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento