Il TAR Marche, Ancona, Sez. I, con la recente sentenza n. 677/2018 ritorna sulla questione dei rapporti tra accesso civico “generalizzato” e gli atti dell’appalto (pubblicistici e “civilistici” ovvero relativi all’esecuzione)
a cura di Stefano Usai
Anche in questo caso, come già puntualizzato dal TAR Emilia Romagna, Parma, con la sentenza n. 197/2018, si nega la possibilità di utilizzare la forma di accesso predetta a causa delle disposizioni normative che considerano l’accesso agli atti negli appalti (ai sensi dell’articolo 53 del codice dei contratti), semplificando, come sistema chiuso considerata “come un caso di esclusione della disciplina dell’accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013”.
Se la sentenza del giudice emiliano non appariva perfettamente condivisibile, per la stessa essenza dell’accesso “generalizzato” diretto a consentire forme di controllo sociale sull’attività della pubblica amministrazione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, il riscontro fornito dal giudice marchigiano si fa preferire per l’ulteriore annotazione circa l’impossibilità di utilizzare il FOIA per fini “strumentali” e diversi dallo scopo assegnato con il decreto legislativo 33/2013 modificato dal decreto legislativo 96/2017.
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