Il Consiglio di Stato ha statuito che la mancanza dell’attestazione SOA da parte di una delle imprese mandanti del RTI non rientra nei casi che giustificano una modifica soggettiva del raggruppamento e non comporta quindi alcuna eccezione al principio della immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei. Principio, quest’ultimo, ribadito anche dalla recentissima decisione dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2023 che, proprio sotto tale specifico riguardo, ha sottolineato la sussistenza di “troppe eccezioni”.
Il caso scrutinato dal Consiglio di Stato trae origine dall’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito anche solo “RTI”) da una gara d’appalto bandita per l’affidamento di lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola. Il concorrente veniva escluso dalla stazione appaltante poiché una delle imprese mandanti aveva perso i requisiti previsti dall’attestazione SOA nelle more dell’espletamento della procedura di gara.
Per questo motivo il RTI impugnava il suddetto provvedimento di esclusione innanzi al TAR Campania che tuttavia rigettava il ricorso proposto. La sentenza di prime cure veniva quindi gravata innanzi al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, nel dirimere la controversia, ha anzitutto osservato che:
- il principio di immodificabilità soggettiva ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche solo “Codice” o “Codice dei contratti pubblici”) soffre di talune specifiche eccezioni soltanto ove si tratti di fallimento, liquidazione coatta, morte o interdizione della mandante oppure nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice;
- tali eccezioni, in ogni caso, devono essere interpretate in senso tassativo e restrittivo;
- nel caso di specie, il RTI aveva perso il requisito di qualificazione relativo all’attestazione SOA di cui all’art. 84 del Codice, recante il “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto che la perdita del requisito dell’attestazione SOA non giustifica alcuna eccezione al principio della immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei e non consente dunque al RTI di modificare la propria organizzazione, trattandosi di una fattispecie chiaramente al di fuori delle limitate e tassative ipotesi previste dai commi 17, 18 e 19 ter del Codice. Alcuna sostituzione poteva quindi essere legittimamente accordata dalla stazione appaltante nel caso in esame.
Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello proposto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
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