Delibera ANAC del 16 marzo 2022 – Aggiornamento del bando tipo n. 1-2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 aprile 2022 il testo della Delibera ANAC n. 154 approvata nella seduta del Consiglio dell’Autorità lo scorso 16 marzo.

20 Aprile 2022
Modifica zoom
100%

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 aprile 2022 il testo della Delibera ANAC n. 154 approvata nella seduta del Consiglio dell’Autorità lo scorso 16 marzo.

Il nuovo Bando tipo n.1 recante “Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo” ha recepito le norme previste dal Dpcm del 7 dicembre 2021 in materia di parità e quelle più recenti, introdotte con il decreto sostegni ter, per far fronte all’aumento dei prezzi.

Con l’adeguamento alle norme sul PNRR e PNC è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto.

Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione.

Nel caso in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

Tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c’è anche la clausola sui prezzi.

Anac infatti ha inserito nel Bando tipo le novità del decreto sostegni ter che ha introdotto l’obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Documenti collegati

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento