Affidamento servizi legali difensivi alla luce del nuovo codice appalti

10 Maggio 2017
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Contratti pubblici – Servizi legali – Incarico di patrocinio legale – Va inquadrato come appalto di servizi – Affidamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 dlgs. 50/2016 – Redazione di elenchi di professionisti qualificati e articolati in settori di competenza – Legittimità

È  necessario dare evidenza alla deliberazione della Corte dei conti, Sez. reg. controllo per l’Emilia Romagna 26 aprile 2017, n. 75 in materia di inquadramento dell’incarico di patrocinio legale.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti), anche il singolo incarico di patrocinio legale deve essere inquadrato come appalto di servizi, affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato d.lgs. Risulta legittima la redazione di elenchi di operatori qualificati articolati in settori di competenza.

In relazione a queste novità normative l’ANAC, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, operando una specificazione condivisa da questa Sezione, che nell’affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all’art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dalla quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI, SEZ. REG. CONTROLLO EMILIA ROMAGNA 26 APRILE 2017, n. 75.

 

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