ANAC dovrà inserire il principio dell’equo compenso di cui al decreto fiscale di fine anno nella versione definitiva delle Linee Guida
Dopo l’aggiornamento delle Linee Guida sul RUP (n. 3), sull’illecito professionale (n. 6) e di quelle per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici (n. 7), l’ANAC è intervenuta anche sulle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” al fine di adeguarle alle modifiche apportate dal decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017).
Gli aggiornamenti introdotti sono stati rimessi all’esame del Consiglio di Stato, che con una Commissione speciale costituita ad hoc ha reso parere favorevole, con alcune osservazioni sulle singole previsioni.
Una delle novità più rilevanti è senza dubbio l’abrogazione, ad opera del correttivo, del sistema di tariffe minime di cui all’art. 5 D.L. n. 83/2012.
Proprio con riferimento alla determinazione del corrispettivo per l’affidamento dei servizi di progettazione, il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di coordinare la disciplina post correttivo con le disposizioni introdotte dal decreto fiscale del 2017 (D.L. n. 148/2017, convertito con L. n. 172/2017), in particolare con il principio dell’equo compenso, previsto a favore di tutti i professionisti “anche iscritti in ordini e collegi” (art. 19 quaterdecies, comma 3, L. n. 172/2017).
A parere della Commissione speciale, non sarebbe invece conforme al dato letterale dell’art. 23, comma 2 del Codice, rimasta inalterata dopo il correttivo, la previsione in termini di facoltà, anziché di obbligatoriertà dell’utilizzo di progettisti interni da parte delle amministrazioni.
La norma prevede, infatti, che per la progettazione di lavori di particolare rilevanza le stazioni appaltanti “ricorrono alle professionalità interne” che siano in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto.
Tale previsione risponde all’esigenza di assicurare che nelle scelte adottate in sede di progettazione delle opere pubbliche sia sempre garantito in massimo grado l’interesse generale e non necessiterebbe di modifiche.
Il correttivo è, poi, intervenuto anche sull’art. 36 del Codice relativo agli appalti sotto soglia imponendo il rispetto del principio di rotazione, che viene ora declinato al primo comma come “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”.
Nel corpo della stessa norma si continua, tuttavia, a fare riferimento alla sola rotazione degli inviti cosicché il Consiglio di Stato ha evidenziato l’opportunità che l’ANAC, in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 36, indichi le specifiche modalità di rotazione, chiarendo se questa vada riferita agli inviti e/o agli affidamenti.
Con particolare favore è stato, invece, giudicato il recepimento, nel corpo delle Linee Guida, del comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016 sui servizi di consulenza e accessori alla progettazione, utilizzabili ai fini della qualificazione per gli incarichi di progettazione.
Da un punto di vista di tecnica redazionale, si tratterebbe di una scelta idonea a favorire “la creazione di testi unici organici, tendenzialmente onnicomprensivi della materia trattata e pertanto meglio in grado di assolvere alla funzione di orientamento degli operatori del settore”.
Con quel comunicato l’Anticorruzione aveva ampliato, in conformità alla nuova definizione dei servizi di ingegneria e di architettura, più generica rispetto alla precedente, il novero delle attività che consentono ai professionisti di qualificarsi per la partecipazione alle procedure di affidamento.
Tale modifica è stata valutata positivamente dalla Commissione speciale, la quale ha comunque suggerito di ampliare ulteriormente la cerchia delle attività sulla base delle quali il progettista si qualifica, inserendo anche l’ipotesi di redazione di varianti negli appalti di sola esecuzione.
Un’ulteriore osservazione è stata formulata con riferimento a quanto previsto in caso di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, ove si stabilisce che la verifica della progettazione di cui all’art. 26 del Codice deve avvenire prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione.
Al riguardo, l’art. 26 detta disposizioni contrastanti: al secondo comma impone, in caso di affidamento congiunto, di procedere alla verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori e al successivo comma 8 bis, introdotto dal correttivo, prevede lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto esecutivo ed eventualmente di quello definitivo prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione.
Ebbene, nelle more di un intervento chiarificatore sollecitato dallo stesso Consiglio di Stato, secondo i giudici amministrativi le Linee Guida dovrebbero segnalare tale apparente contrasto, limitandosi a formulare i conseguenti indirizzi senza fornire indicazioni puntuali.
Da ultimo, la Commissione speciale ha suggerito di indicare il termine ordinario di entrata in vigore delle Linee Guida, fissato di regola al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 213, comma 17 bis del Codice, aggiunto dal decreto correttivo) senza anticiparlo a quello previsto per la pubblicazione, non essendo ravvisabili profili di urgenza che giustifichino tale scelta.
Documenti collegati
Parere Consiglio di Stato – Commissione speciale 22/12/2017 n. 2698
Autorità nazionale anticorruzione – Aggiornamento delle linee guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
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