Illegittima l’offerta irrisoria in una procedura negoziata per incarichi legali con pronostico di “certezza della vittoria”
Analisi della sentenza del TAR Lombardia 19 aprile 2017, n. 902
Tutti gli avvocati conoscono il d.m. Ministero della giustizia n. 55/2014, ossia il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13 comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247 e, ovviamente, ne fanno opportuno utilizzo nella redazione delle proprie parcelle. In particolare, l’art. 2 del suddetto d.m. dispone che “il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera” (comma 1) e che “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta” (comma 2).
L’ermeneutica del citato articolo consente di trarre un principio fondamentale: la prestazione dell’avvocato non può essere non ricompensata. Si tratta di una constatazione non solo ovvia nella comune esperienza (ogni attività lavorativa comporta il riconoscimento di un compenso) ma che è strumentale al mantenimento del decoro e della dignità del professionista e, di riflesso, dell’intera categoria. Peraltro, non bisogna dimenticare che anche il codice civile espressamente prevede per le professioni intellettuali (nel cui novero rientra, ovviamente, l’attività dell’avvocato) che la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2233).
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