Le valutazioni della Corte dei conti (Terza Sezione giurisdizionale centrale di Appello) sul tema anche in relazione all’immediata attivazione di concorsi pubblici per la provvista delle richieste professionalità
Ormai, per principi consolidati della giurisprudenza contabile, è stato stabilito che l’ente, prima dell’affidamento di un incarico o consulenza esterna, è obbligato alla preventiva ricognizione delle professionalità interne dandone specifica certificazione nell’atto di conferimento dell’incarico esterno.
Questi principi, che hanno condotto i giudici contabili di primo grado a condannare i dirigenti di un ente locale che detta ricognizione preliminare non avevano certificato negli atti di conferimento degli incarichi esterni, sono stati ribaltati dalla Terza Sezione giurisdizionale centrale di Appello (sentenza n. 155/2019) la quale, pur aderendo ai principi enunciati dai giudici di primo grado, hanno tuttavia ritenuto esente da responsabilità i dirigenti per mancanza della colpa grave, in considerazione delle gravi carenze degli organici e delle professionalità richieste, ma soprattutto per l’immediata attivazione di concorsi pubblici per la provvista delle richieste professionalità.
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