La Società in house può considerarsi come “operatore economico”?
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. P), per “operatore economico” si intende “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.
Una prima osservazione è che, se “operatore economico” è anche un “ente pubblico” il quale operi sul mercato, e quindi se anche quest’ultimo è soggetto ai requisiti ex art. 80, a maggior ragione dovrà considerarsi soggetta ai medesimi anche una “società” a partecipazione pubblica totalitaria, qual è appunto la società in house (di seguito “s.i.h.”): l’”Ente pubblico” è un qualcosa di più di una “società a partecipazione pubblica totalitaria”.
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